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Gli strumenti legislativi che hanno consentito il rimpatrio dei grandi capolavori

(Tempo di lettura: 7 minuti)

La cooperazione giudiziaria

Grazie allassistenza giudiziaria in materia penale gli Stati possono prestarsi reciproca assistenza nella lotta contro la criminalità internazionale attraverso l’inoltro di commissioni rogatorie internazionali.

Con tale strumento giuridico di rogatoria, il giudice (A.G. rogante) che deve svolgere indagini nel territorio di uno Stato estero (A.G. rogata) può chiedere alle Autorità giudiziarie di quello Stato di eseguirle in sua vece, provvedendo al compimento degli atti richiesti e trasmettendone i risultati documentali al Paese richiedente, ai fini del loro utilizzo nel processo.

La comunicazione tra le due A.G. avviene per il tramite delle rispettive Autorità Centrali in materia giudiziaria. L’Autorità centrale italiana è il Ministero della Giustizia.

In specifici casi di urgenza o nel corso di rogatorie “già avviate, le due A.G. possono colloquiare direttamente tra loro o per il tramite dell’Organizzazione internazionale di Polizia Criminale (Interpol), informando comunque del contenuto delle loro comunicazioni le rispettive Autorità Centrali di appartenenza.

La condizione base per l’emissione e l’accettazione di una rogatoria è la reciprocità del reato negli ordinamenti dei due Stati. Inoltre distinguiamo due tipi di assistenza giudiziaria internazionale:

  • Assistenza comune, prestata quando la raccolta della prova consiste in assunzioni di testimonianze e di interrogatori, ovvero viene richiesta un’attività di notificazione o simile;
  • Assistenza speciale, prestata in occasione di perquisizioni, sequestri ed intercettazioni telefoniche, ossia atti che incidono nella sfera privata di un soggetto.

L’assistenza giudiziaria riguarda quindi lo svolgimento di un’attività istruttoria volta ad acquisire le prove relative a uno specifico reato. Sostanzialmente possiamo dire che la stessa consiste:

  • nell’audizione di testimoni e imputati;
  • nel sequestro a titolo conservativo e nella consegna di prove, documenti e altri beni pertinenti al reato;
  • nella perquisizione domiciliare di un soggetto;
  • nella notificazione di sentenze e di altri atti giudiziari che non possono essere eseguite nel territorio dello Stato richiedente.

Casi di ammissibilità delle rogatorie

Le rogatorie sono ammesse per qualsiasi tipo di reato purché sussistano le seguenti condizioni:

  • che gli Stati interessati abbiano ratificato le convenzioni di assistenza giudiziaria per le quali vengono inoltrare le rogatorie;
  • che il reato per cui si procede non sia prescritto;
  • che sussista il principio della reciprocità del reato;
  • che si proceda per reati di diritto comune;
  • che non si proceda per reati considerati dalla Parte richiesta reati politici, o connessi a reati politici e a reati fiscali;
  • che l’esecuzione della Rogatoria per la Parte richiesta non costituisca pericolo per la sovranità, la sicurezza, l’ordine pubblico o altri interessi essenziali per la sua nazione.

La Cooperazione Giudiziaria in ambito europeo

In ambito europeo due sono le principali convenzioni in materia d’assistenza giudiziaria, quali:

  • la Convenzione Europea di Assistenza Giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959;
  • la Convenzione Europea relativa al riciclaggio, alla ricerca, al sequestro e alla confisca dei proventi da reato, firmata a Strasburgo l’8 novembre 1990.

Le differenze sostanziali tra le due Convenzioni sono:

  • Strasburgo 1959: è subordinata all’esistenza di “riserve” da parte di uno Stato che risulti aver ratificato la Convenzione. Infatti, pur avendo ratificato la Convenzione, negli strumenti di ratifica tale Stato risulta aver condizionato l’esecuzione di una rogatoria – tendente a ottenere la perquisizione, il sequestro o la restituzione del corpo di reato – a una delle seguenti condizioni:

a) il reato deve essere punibile secondo la legge di entrambe le Parti, richiesta e richiedente;

b) il reato deve essere tra quelli che danno luogo a estradizione nel Paese richiesto;

c) l’esecuzione della rogatoria deve essere compatibile con la legge della Parte richiesta.

Nello specifico, con l’esistenza di queste “riserve” si determina che un bene culturale, pur essendo stato sequestrato in un determinato Paese in seguito a rogatoria, viene trasmesso all’A.G. rogante solo ed esclusivamente per il tempo strettamente necessario ai fini processuali. Al termine del processo il bene deve essere restituito.

  • Strasburgo 1990: ha un campo di applicazione più ampio atteso che scopo di tale convenzione è quello di poter colpire qualsivoglia ipotesi di reato dolosa in cui sia chiaro che il vantaggio economico è la diretta conseguenza della commissione di specifici reati, quali la ricettazione ed il riciclaggio.

La convenzione prevede il sequestro e la confisca di ciò che viene considerato essere il vantaggio economico – beni mobili e beni immobili – del reato doloso accertato.

Esperienze pregresse evidenziano che le rogatorie eseguite ai sensi della presente convenzione hanno permesso di addivenire più rapidamente al sequestro, alla confisca e alla restituzione dei beni culturali.

È opportuno infine segnalare che tra l’Italia e alcuni Paesi europei (per es., Austria e Germania) esistono accordi aggiuntivi o integrativi che ampliano o armonizzano le previsioni di cui alla precedenti convenzioni.

Cooperazione giudiziaria in ambito Schengen

Con la Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985, i Paesi aderenti all’Unione Europea hanno dato luogo alla soppressione graduale dei controlli di frontiera comuni. Ciò allo scopo di agevolare il trasporto e la circolazione di merci e persone attraverso i vari Stati dell’Unione.

Tale Convenzione ha di conseguenza comportato l’inevitabile necessità di dover armonizzare l’apertura delle frontiere tra gli Stati Europei e di poter conseguentemente disporre di efficaci strumenti per la cooperazione giudiziaria e quella di polizia.

Sul piano della cooperazione di polizia è stata incrementata la possibilità d’interscambio di informazioni di carattere prettamente investigativo tra le varie forze di polizia, mediante la creazione di schedari e archivi di polizia unificati per tutti gli Stati UE.

È stata prevista inoltre la possibilità di stipula di accordi diretti tra Stati confinanti, laddove particolari e specifiche esigenze operative lo richiedano (per es., la necessità di alcuni Paesi UE definiti di transito nelle rotte della tratta di persone o del traffico internazionale di armi).

È stata altresì prevista la possibilità per le forze di polizia di effettuare pedinamenti e osservazioni in presenza di reati di particolare gravità (omicidio, stupro, ricettazione etc.) piuttosto che l’inseguimento transfrontaliero in ordine alla cattura di soggetti colti in fragranza di tali reati.

Infine, sono state semplificate le procedure inerenti la raccolta di informazioni di carattere di polizia e atte a poter localizzare, arrestare ed estradare soggetti colpiti da provvedimenti di cattura in un determinato Paese.

Per quanto riguarda invece la cooperazione giudiziaria, l’art. 48 dell’Accordo di Schengen si integra ed incrementa le previsioni di cui alla Convenzione di Strasburgo del 20 aprile 1959, ampliandone i campi di applicazione anche a specifici reati di natura fiscale. Semplificati anche i canali di comunicazione diretta tra le A.G. interessate così come l’interscambio delle prove e le richieste urgenti pertinenti sequestri, perquisizioni, arresti ed estradizioni.

Recupero di beni culturali in ambito europeo, azione civile

Come precedentemente analizzato, possono sussistere elementi ostativi all’emissione di una rogatoria in sede penale, pur permanendo però l’interesse primario connesso al recupero del bene culturale localizzato in uno Stato estero. In tali casi si procede in sede civilistica tentando di addivenire al recupero di un determinato artefatto.

Lo strumento normativo che prevede i casi in cui è dovuta la restituzione di beni culturali usciti illegalmente dal territorio di un altro Stato membro, è la Direttiva 93/7/CE del Consiglio d’Europa del 15 marzo 1993. Lo strumento normativo che dà esecuzione a tale direttiva è il Regolamento CE n. 2469-96 del Consiglio d’Europa del 16 dicembre 1996.

Sinteticamente si evidenzia che la Direttiva riguarda la restituzione di beni culturali classificati, prima o dopo aver lasciato illegalmente il territorio di uno Stato membro, come appartenenti al patrimonio artistico, storico e archeologico nazionale. Tali beni appartenenti al patrimonio nazionale possono essere restituiti solo se appartengono ad una delle categorie sancite dalla Direttiva o, qualora non vi appartengano, se formano parte integrante di collezioni pubbliche figuranti negli inventari di musei, di archivi e di fondi di conservazione delle biblioteche ovvero di inventari di istituzioni ecclesiastiche. Essa si applica dal momento in cui detti beni escono dal territorio di uno Stato membro in modo illegale prima del 1 gennaio 1993, cioè in violazione della legislazione ivi vigente o delle condizioni cui è subordinata la concessione di un’autorizzazione temporanea d’esportazione.

Cooperazione giudiziaria in ambito extra-europeo

Per i Paesi non facenti parte dell’Unione Europea, la cooperazione giudiziaria avviene in base a specifici trattati o accordi bilaterali che l’Italia ha ratificato in materia di assistenza giudiziaria. A titolo puramente esemplificativo si citano:

  • il Trattato di Mutua Assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America (Roma, 1982);
  • il Trattato bilaterale tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Perù (Roma, 24 novembre 1994).

Cooperazione in ambito culturale

Se la cooperazione di polizia e giudiziaria (penale e civile) hanno lo scopo di poter prevenire e reprimere i reati contro il patrimonio culturale di uno Stato, la cooperazione culturale ha invece tutt’altro scopo: la sua valorizzazione e la pubblica fruizione. In tal senso l’Italia ha ratificato alcuni accordi come il Memorandum d’Intesa tra la Repubblica Italiana e il governo degli Stati Uniti d’America, ratificato in Washington il 19 gennaio 2001 e recentemente rinnovato di altri 5 anni.

Tale accordo, pur prevedendo la confisca di tutti i beni archeologici italiani eventualmente presentati dopo il 20 gennaio 2001 all’importazione negli Stati Uniti e facenti parte dell’accordo stesso, prevede specifiche ipotesi che favoriscono e intensificano la cooperazione culturale tra i due Paesi. Nello specifico, sono previste ipotesi di prestiti a lungo termine in favore di istituzioni museali statunitensi di beni culturali italiani, così come la possibilità di poter autorizzare scavi studio in aree archeologiche italiane.

La cooperazione culturale mediante i siffatti strumenti permette di raggiungere due scopi: da una parte permette di tutelare il proprio patrimonio culturale; dall’altra permette la fruizione e la valorizzazione pubblica del patrimonio culturale con la concessione di prestiti, disincentivando, nel contempo, quelle istituzioni museali che nel passato acquistavano i beni archeologici italiani sul mercato dell’illecito.

Questa tipo di cooperazione può essere raggiunto altresì attraverso una specifica azione diplomatica o quella extragiudiziaria.

Strumenti alternativi all’azione civile e penale

Laddove non sia possibile procedere in ambito giudiziario né civile, o non sussistano specifici accordi o trattati bilaterali in tal senso, si ricorre a quelli che vengono definiti strumenti alternativi o suppletivi, quali:

  • la Convenzione Unesco (Parigi, 14.11.1970), concernente le misure da prendere per vietare e impedire ogni illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà riguardanti beni culturali;
  • la Convenzione Unidroit sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati (Roma, 24.06.1995).

Foto di copertina: Altare da Medma databile al V-IV sec. a.C. e conservato al J.P. Getty Museum (Credits: Getty’s Open Content Program)

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