La circolazione di beni culturali di origine illecita attraverso acquirenti in buona fede (1): il sistema del “lock model”

Passaggio decisivo nel corso delle operazioni di contrabbando delle opere d’arte di origine illecita è l’inevitabile necessità che gli oggetti saccheggiati, rubati, importati o esportati illegalmente acquisiscano un titolo giuridico “lecito” affinché possano circolare liberamente durante la fase di transito e incrementare progressivamente il loro valore economico.

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È purtroppo ormai consolidata la prassi che prevede la vendita di opere di origine illecita ad acquirenti in buona fede sfruttando, tra le altre cose, le numerose zone d’ombra che derivano dallo storico divario tra le tradizioni giuridiche dei paesi di common law e di civil law.

I sistemi di common law attribuiscono maggiori garanzie al soggetto derubato, poiché seguono la regola secondo cui la legalità dell’acquisto è condizionata dalla titolarità del diritto appartenente a colui che lo trasferisce. Difatti, in una controversia relativa a chi risulta il legittimo proprietario del bene acquistato in modo legale, ma successivamente identificato come oggetto rubato, la proprietà del bene spetta al proprietario originario che è stato vittima del furto.

Nei paesi di civil law, di contro, si è affermato il principio secondo cui, all’interno di una disputa che riguarda la proprietà di un bene rubato, sul proprietario originario prevale il terzo acquirente in buona fede. Ad esempio, nel Codice civile italiano l’articolo 1153 fa riferimento alla regola del “possesso vale titolo”, che garantisce al soggetto in buona fede l’acquisto della proprietà del bene che costituisce oggetto della compravendita, a prescindere dall’origine lecita o illecita del bene, in presenza di un titolo idoneo a trasferirne la proprietà.

Tale discrasia tra gli ordinamenti giuridici dei paesi appartenenti alla comunità internazionale, detta “international loophole”, ha favorito la progressiva trasformazione dei paesi di civil law in paesi di transito in cui i beni di valore storico-artistico illecitamente sottratti e successivamente esportati dai c.d. “Stati fonte” fossero acquistati in buona fede, ottenendo un titolo idoneo per circolare liberamente nel mercato dell’arte.

A.J.G. Tijhuis ha descritto secondo il cosiddetto “lock model” questa procedura di riciclaggio che prevede la circolazione degli oggetti d’arte di dubbia o illecita provenienza attraverso giurisdizioni (come i Paesi Bassi, la Svizzera, Hong Kong e la Thailandia) che proteggono l’acquirente in buona fede e che sono, di fatto, sprovviste di una normativa ad hoc preposta al controllo del mercato dell’arte. Il meccanismo interessa principalmente Stati di transito che generalmente non cooperano con altre giurisdizioni per rintracciare i soggetti che agiscono contro le leggi specifiche di Stati esteri poste a presidio del patrimonio culturale. Questa tipologia di Stati, infatti, opera come “blocco” nel caso in cui manchi una legislazione uniforme in settori, come quello dell’arte, in cui la maggior parte delle altre giurisdizioni hanno già emanato una normativa che dichiara illegali determinate attività transfrontaliere. Per questi motivi, tali paesi costituiscono la destinazione preferenziale di flussi internazionali di beni e denaro.

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La comparazione tra due storici casi risalenti al secolo scorso riflette tutte le problematiche che riguardano la diversità delle regole che disciplinano l’acquisto della proprietà dei beni mobili nei diversi ordinamenti nazionali.

Nel caso Winkworth v. Christie’s, Manson & Woods Ltd del 1980 una collezione di miniature giapponesi fu rubata in territorio britannico e, successivamente, fu esportata in Italia. Il collezionista italiano che acquistò la collezione spedì le miniature a Londra, dove queste ultime sarebbero state vendute all’asta presso Christie’s. Il proprietario inglese originariamente derubato riconobbe la propria collezione di miniature poste all’asta e citò in giudizio la casa d’aste Christie’s per ottenere la restituzione dei beni, ma la sua richiesta fu respinta dai giudici inglesi. Essi ritennero applicabile la legislazione dello Stato in cui avvenne il trasferimento di proprietà successivo al furto, riconoscendo la legittima proprietà dei beni rubati al collezionista italiano, ai sensi dell’articolo 1153 del Codice civile italiano.

A una decisione opposta, invece, si arrivò nel caso Kunstammlungen zu Weimer v. Elicofon del 1982. Due quadri di Dürer furono rubati in Germania nel 1945 e venduti a New York nel 1946 da un soldato americano a un acquirente in buona fede. I giudici competenti a decidere la controversia sulla proprietà del bene, applicando la legge dello Stato di New York (ossia il luogo dove era avvenuta l’ultima transazione commerciale), si pronunciarono in favore della restituzione delle opere al proprietario tedesco, sebbene l’acquirente statunitense avesse agito in buona fede.

Risulta, dunque, indispensabile che le differenze sostanziali tra i sistemi giuridici degli Stati della comunità internazionale vengano ridefinite e ripianate sulla base dell’attuazione delle direttive impartite dai principali strumenti giuridici internazionali a tutela della circolazione dei beni culturali emanati a partire dalla seconda metà del XX secolo.  
Solo attraverso l’adozione di norme comuni a tutti gli Stati finalizzate a salvaguardare il patrimonio culturale dell’intera umanità sarebbe possibile porre un freno al perverso meccanismo del lock model e dello sfruttamento delle disuguaglianze tra gli ordinamenti giuridici degli Stati come mezzo per favorire il riciclaggio degli oggetti d’arte.


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